Etichettatura: a dicembre il nuovo identikit del pesce

Agostino Macrì
11 Dicembre 2014
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Cosa cambia A fine anno, e poi successivamente nel corso del 2016, le etichette dei prodotti alimentari dovranno recepire le direttive dei Regolamenti (UE) n. 1169/2011 e n. 1379/2013. In generale, la finalità delle nuove etichette è quella di fornire informazioni più complete, precise e trasparenti con lo scopo di educare i consumatori e consentire loro scelte sempre più consapevoli, ma anche salvaguardare maggiormente la salute dei cittadini, responsabilizzare in modo più cogente l’intera filiera, fornire informazioni aggiuntive sull’origine dei prodotti e fungere da presidio e da strumento di prevenzione contro le frodi commerciali che maggiormente preoccupano il settore. Quando e come cambia In particolare, per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura (pesci, crostacei, molluschi, ecc.) l’entrata in vigore delle novità è prevista per il 13 dicembre 2014. A partire da questa data dovranno essere riportate le seguenti indicazioni in etichetta:
  • Denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
  • Metodo di produzione (pescato in mare, pescato in acque dolci, allevato);
  • Indicazione esatta della zona di cattura o di allevamento (luogo di pesca o la nazione se si tratta di prodotto allevato);
  • Categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura (reti da traino, reti da imbrocco, sciabica, ecc.);
  • Eventuale scongelamento;
  • Termine minino di conservazione, se appropriato.
Informazioni facoltative In etichetta potranno essere presenti delle informazioni facoltative, come ad esempio: data di cattura se si tratta di pescato, data di raccolta se sono prodotti di acquacoltura, precisazioni sugli strumenti da pesca, informazioni tecniche o nutrizionali. La normativa però precisa che tale presenza non deve essere a danno dello spazio in etichetta destinato alle informazioni obbligatorie. Vantaggi per i consumatori La denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico potranno evitare alcune frodi commerciali, ad esempio vendere un pesce per un altro che è molto simile per l’aspetto o per l’assonanza del nome: pangasio venduto per cernia, eglefino per merluzzo, persico del Nilo per persico, tonno rosso per tonno pinna gialla. L’indicazione della zona consentirà di conoscere con precisione dove il pesce è stato catturato, questa informazione sarà utile ai consumatori anche ai fini della qualità e talvolta della sicurezza degli alimenti. Eccezioni al Regolamento I prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono stati etichettati prima del 31 dicembre 2014, potranno essere venduti, anche se non riportano in etichetta le nuove indicazioni. Saranno esonerati dalle informazioni obbligatorie in etichetta i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore. I nuovi obblighi nell’etichettatura non si applicano ai “piatti pronti” e ai “prodotti inscatolati” (tonno in scatola). (Martina Bernardi)
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