Decreto Legislativo 27 gennaio 1997, n. 109

Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE
concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5

(Ingredienti)

1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia:

a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell’allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria;
b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell’allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito.

3. L’elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola "ingrediente".

4. L’acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell’elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L’acqua aggiunta può non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito.

5. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione.

6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l’indicazione può avvenire nell’elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria.

7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l’ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purchè la loro elencazione sia accompagnata da una indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" ovvero "ingredienti del prodotto pronto per il consumo".

8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in altro ordine, purchè la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile".

9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purchè la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile".

10. Le carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne, devono essere indicate con il nome della specie animale.

11. Un ingrediente composto può figurare nell’elenco degli ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall’uso in funzione del peso globale, purchè sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti.

12. Le enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:

  1. se l’ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito;
  2. se l’ingrediente composto è un prodotto per il quale l’elenco degli ingredienti non è prescritto;
  3. quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per esservi emessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale.

13. La menzione del trattamento di cui all’art. 4, comma 3, non è obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche; l’ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall’indicazione del trattamento.

 

ART. 6

(Designazione degli aromi)

1. Gli aromi sono designati con il termine di "aromi" oppure con una indicazione più specifica oppure con una descrizione dell’aroma.

2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti.

3. Se la indicazione dell’aroma contiene un riferimento alla natura o all’origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato equivalente può essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressochè unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata.

 

ART. 7

(Esenzioni dall’indicazione degli ingredienti)

1. Non sono considerati ingredienti:

  1. i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale;
  2. gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purchè essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  3. i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;
  4. le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è prescritto come rilevatore.

2. L’indicazione degli ingredienti non è richiesta:

  1. nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche;
  2. negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;
  3. nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purchè non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l’indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro;
  4. nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita;
  5. nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
  6. negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purchè non siano stati aggiunti altri ingredienti.

3. L’indicazione dell’acqua non è richiesta:

  1. se l’acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostruzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;
  2. nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato;
  3. per l’aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l’alcole e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico.

4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell’art. 5 non si applica agli additivi.

 

ART. 8

(Ingrediente caratterizzante evidenziato)

1. Qualora l’etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest’ultimo comporta lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale.

2. Il comma 1 non si applica nel caso di:

  1. ingredienti la cui quantità d’impiego è fissata da norme specifiche;
  2. prodotti alimentari costituiti essenzialmente dall’ingrediente evidenziato;
  3. ingredienti utilizzati in debole dose come aromatizzanti.

3. L’indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione.

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