1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia:
3. Lelenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola "ingrediente".
4. Lacqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nellelenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. Lacqua aggiunta può non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito.
5. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione.
6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, lindicazione può avvenire nellelenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria.
7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo lordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purchè la loro elencazione sia accompagnata da una indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" ovvero "ingredienti del prodotto pronto per il consumo".
8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in altro ordine, purchè la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile".
9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purchè la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile".
10. Le carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne, devono essere indicate con il nome della specie animale.
11. Un ingrediente composto può figurare nellelenco degli ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dalluso in funzione del peso globale, purchè sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti.
12. Le enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:
13. La menzione del trattamento di cui allart. 4, comma 3, non è obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche; lingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dallindicazione del trattamento.
1. Gli aromi sono designati con il termine di "aromi" oppure con una indicazione più specifica oppure con una descrizione dellaroma.
2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti.
3. Se la indicazione dellaroma contiene un riferimento alla natura o allorigine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato equivalente può essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressochè unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata.
1. Non sono considerati ingredienti:
2. Lindicazione degli ingredienti non è richiesta:
3. Lindicazione dellacqua non è richiesta:
4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dellart. 5 non si applica agli additivi.
1. Qualora letichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di questultimo comporta lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale.
2. Il comma 1 non si applica nel caso di:
3. Lindicazione di cui al comma 1 deve essere apposta in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nellelenco degli ingredienti accanto allingrediente in questione.